Diventa sempre più attuale la riflessione sulla funzione di garanzia del Notaio, questo vale anche in materia di circolazione degli immobili e contrasto all’abusivismo edilizio.
Una recente sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione ha stabilito la natura meramente testuale della nullità degli atti notarili per violazione delle norme in materia urbanistica ed edilizia (art. 46 D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 – T.U. in materia edilizia – e art. 40 Legge 28 febbraio 1985, n. 47).
Pur trattandosi di una sentenza e non di una legge, questa posizione permette di capire che la linea che recentemente la Giurisprudenza persegue si direzione nell’ottica di attribuzione di una maggiore responsabilità professionale del notaio. Il notaio oltre ad assicurare gli aspetti puramente formali ha un ruolo informativo relativo alle garanzie da offrire al cliente. In questo caso specifico per assicurare transazioni sicure sarà necessario offrire un controllo attento delle risultanze documentali (catastali e urbanistiche).
A conferma di questo atteggiamento di massima tutela delle parti deboli e del singolo cittadino, che è il perno su cui gestire una riflessione sociopolitica del ruolo del notaio nel era del 5G, ci sono anche le recenti normative relative alle norme sul deposito prezzo e del preliminare notarile per gli immobili da costruire.
Il deposito prezzo rappresenta, per la categoria notarile, la novità più apprezzabile della nuova disciplina e una grande opportunità per rilanciare il ruolo del notaio nella contrattazione immobiliare (e commerciale).
Per quanto riguarda il preliminare notarile per gli immobili da costruire ed ogni altro contratto che sia comunque diretto al successivo acquisto in capo ad una persona fisica della proprietà o di altro diritto reale su un immobile da costruire, la legge sancisce che debba essere stipulato per atto pubblico o per scrittura privata autenticata.
Ciò allo scopo, evidenziato nella legge delega, di garantire il controllo di legalità da parte del notaio sull’adempimento dell’obbligo di stipulazione della fideiussione di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo citato, nonchè dell’obbligo di rilascio della polizza assicurativa indennitaria di cui all’articolo 4 del medesimo decreto legislativo.
La realtà giurisprudenziale conferma dunque la volontà di dare al Notaio una rilevanza non meramente formale ma sostanziale nell’ambito della tutela, della garanzia dei singoli contraenti.
Ruolo del notaio sarà quello, a “prescindere dalla ricevibilità dell’atto, di informare e consigliare le parti, valendo ben poco eventuali clausole di stile generiche e finalizzate solo a limitare la propria responsabilità e di fornire un “servizio differenziato” di tutele, magari condizionato anche dai rapporti di forza (e dalle capacità economiche) tra venditore e acquirente”. (Federnotizie)
(Fonti:federnotizie)