Informiamo che è disponibile l’aggiornamento N°27 di Argilla IUS.
“SPECIALE LEGGE ANNUALE PER IL MERCATO E LA CONCORRENZA”
(l. n. 124 del 2017)
PRINCIPALI NOVITÀ
Si segnala, tra l’altro:
MODELLI
MODELLI ATTI COMMERCIALI
Art 1, comma 141, l. n. 124 del 2017 [che ha introdotto l’art 4 bisnella l. n. 247 del 2012
(Ordinamento della professione forense), concernente l’esercizio della professione in forma societaria].
Sono stati inseriti i seguenti modelli:
v Atto costitutivo S.S.
v Atto costitutivo S.N.C.
v Atto costitutivo S.A.S.
v Atto costitutivo S.P.A.
v Statuto S.P.A.
v Atto costitutivo S.A.P.A.
v Atto costitutivo S.R.L.
v Statuto S.R.L.
v Atto costitutivo COOP.
v Statuto COOP. (modello S.P.A.)
v Statuto COOP. (modello S.R.L.)
Con l’occasione è stato inserito anche il modello:
v Atto costitutivo di società tra avvocati (S.T.A.),redatto in conformità con quanto previsto dagli artt. 16 ss. d.lgs. n. 96 del 2001.
MODELLI VARI
Art 1, comma 150, l. n. 124 del 2017 (che ha modificato l’art 9, comma 4, d.l. n. 1 del 2012, convertito dalla l. n. 27 del 2012, rendendo obbligatoria la consegna al cliente di un’offerta dettagliata in forma scritta).
Sono stati inseriti i seguenti modelli:
v Offerta di prestazioni professionali
v Capitolato
Si precisa che il Capitolato è stato immaginato come uno degli allegati all’Offerta: si suggerisce di allegare all’Offerta medesima (e a suo completamento) il preventivo prodotto sulla base del modello informatico compilabile in Suite Notaro.
CLAUSOLE
Art. 1, comma 142, lett. a), l. n. 124 del 2017 (che ha sostituito l’art. 1, comma 63, l. n. 147 del 2013).
CONTO DEDICATO
[art. 1, comma 63, lett. a), l. n. 147 del 2013]
Sono stati modificati gli articoli concernenti le spese di tutti i modelli presenti in ArgillaIUS, allo scopo di dare la facoltà di specificare l’ammontare stimato delle anticipazioni dovute per il singolo atto.
Si ritiene che l’inserimento di tale ammontare – il cui calcolo verrà effettuato dal redattore dell’atto al termine della sua compilazione – consenta di: verificarne la congruità con quello indicato nel preventivo consegnato al cliente; aiutare il controllo della rispondenza delle anticipazioni riscosse con quelle effettivamente versate; favorisca la rapida redazione del prospetto contabile di cui all’art. 1, comma 66 bis, l. n. 147 del 2013.
Con i prossimi rilasci di ArgillaIUS il conteggio dell’ammontare delle anticipazioni sarà automatizzato: precisamente, la corretta compilazione dell’articolo dell’atto concernente le dichiarazioni fiscali condurrà alla visualizzazione automatica delle anticipazioni dovute per l’atto medesimo.
DEPOSITO PREZZO PRESSO IL NOTAIO
[art. 1, comma 63, lett. c), l. n. 147 del 2013]
Fatta eccezione per TASSINARI, I depositi di somme di denaro presso notaio ex art. 1 comma 63 lettere b) e c) l. 147/2013 dopo l’entrata in vigore della l. 124/2017, in www.insignum.it, non risulta che la dottrina, neanche di estrazione notarile, abbia commentato l’importante novità recata dall’art. 1, comma 63, lett. c), l. n. 147 del 2013, quale novellato dall’art. 1, comma 142, lett. a), l. n. 124 del 2017.
ArgillaIUS offre, pertanto, soluzioni operative incentrate sulle riflessioni del citato autore, per il quale la norma in questione:
a) quanto al profilo soggettivo, si applica sia al notaio sia ad ogni altro pubblico ufficiale che sia per legge autorizzato, in tale specifica veste, a ricevere o autenticare atti di trasferimento di immobili o di aziende;
b) quanto al profilo oggettivo, non può applicarsi ad altro che a somme di denaro;
c) quanto alla tipologia di atti, si applica tassativamente agli “atti di trasferimento della proprietà o di trasferimento, costituzione o estinzione di altro diritto reale su immobili o aziende”(con esclusione, ad esempio, degli atti abdicativi della piena proprietà, ex artt. 1070 o 1104, comma 1, cod. civ.);
d) fa sorgere l’obbligo di versamento “su apposito conto corrente dedicato” per tutte le somme che il notaio abbia ricevuto in deposito “in occasione” di tali atti, ovvero in relazione alla sua veste di pubblico ufficiale nell’atto di cui si tratta;
e) fa scattare tale obbligo quando il notaio è “in tal senso richiesto da almeno una delle parti e conformemente all’incarico espressamente conferito” (di cui risulta opportuno conservare adeguata documentazione scritta);
f) acquisisce una sua autonoma portata rispetto alla precedente lett. b) nelle sole ipotesi in cui il deposito delle somme presso il notaio preceda l’atto notarile e non lo segua, fermo restando che tale deposito deve comunque avvenire successivamente all’incarico al notaio di ricevere o autenticare un atto relativo ad immobile o azienda [viceversa, la citata lett. b) si riferisce al caso in cui il deposito sia successivo o contestuale all’atto notarile e di esso il notaio abbia ricevuto incarico da entrambe le parti, tali essendo i presupposti che, per pacifica interpretazione, determinano l’obbligo di annotazione nel registro delle somme e dei valori di cui all’art. 6 l. n. 6 del 1934];
g) non si applica in caso di deposito contestuale alla stipula dell’atto notarile;
h) obbliga il notaio a ricusare il suo ministero (rectius ad astenersi dalla sua attività) “se le parti non depositano, antecedentemente o contestualmente alla sottoscrizione dell’atto, l’importo dei tributi, degli onorari e delle spese dell’atto, salvo che si tratti di persone ammesse al beneficio del gratuito patrocinio”;
i) è derogabile:
* sia in sede di contratto preliminare di vendita, sia in sede di successivo patto aggiunto, sia in sede di contratto di vendita non preceduto da contratto preliminare, sia in toto, sia in parte;
* sia nelle vendite tra privati che nelle vendite da professionista a consumatore regolate dal codice del consumo, non potendosi qualificare la rinuncia da parte del compratore quale clausola vessatoria ex art. 33, comma 2, lett. t), d.lgs. n. 206 del 2005, in quanto “l’inciso normativo riportato guarda, a largo raggio, alla libertà del consumatore di stare sul mercato, e non, nello specifico, alla possibilità da parte sua di avvalersi di concrete tutele sancite da norme di legge”;
j ) è implicitamente derogata nel caso in cui il contratto preliminare indichi che il pagamento avverrà alla stipulazione dell’atto definitivo di vendita con assegni circolari intestati alla parte venditrice, con bonifico bancario a valuta garantita in pari data o con accollo di mutuo in essere.
Conseguentemente:
– sono state modificate:
v le prime tredici opzioni della clausola “PREZZO: MODALITA’ PAGAMENTO”;
v le prime diciannove opzioni della clausola “PREZZO: MODALITA’ PAGAMENTO PER
PRELIMINARE”;
v le prime tredici opzioni della clausola “CORRISPETTIVO: MODALITA’ PAGAMENTO”;
– sono state modificate le clausole:
v “PREZZO: DEPOSITO SOMMA PRESSO NOTAIO” a cui conduce la quattordicesima
opzione della clausola “PREZZO: MODALITA’ PAGAMENTO”;
v “PREZZO: DEPOSITO SOMMA PRESSO NOTAIO (PER PRELIMINARE)” a cui conduce la
quattordicesima opzione della clausola “PREZZO: MODALITA’ PAGAMENTO (PER
PRELIMINARE)”
– è stata modificata la clausola:
v “PRELIMINARE: RIPETIZIONE IN FORMA NOTARILE?”;
onde collegare il mancato conferimento di incarichi ai sensi dell’art. 1, comma 63, lett. c), l. n. 147 del 2013 – che nella stragrande maggioranza dei casi sarà convenuto tra le parti – a una presa d’atto, in particolare della parte promissaria acquirente, delle conseguenze derivanti dall’esecuzione di formalità pregiudizievoli sull’immobile promesso in vendita, nelle more tra il contratto preliminare e il contratto definitivo; ciò al fine di aumentare la percentuale di contratti preliminari di vendita trascritti presso i RR.II., tale dovendosi ritenere il mezzo più efficace di tutela della parte promissaria acquirente.