Con L’entrata in vigore del D.lgs. 90/2017 di recepimento della Quarta Direttiva Comunitaria relativa agli obblighi in materia di antiriciclaggio si aprono nuove prospettive, In una lettura interpretativa del decreto in questione i Notai Laura Piffaretti, notaio in Lecco e Sara Carioni, Notaio in Fara Gera d’Adda mettono a confronto la nuova legislazione con l’attuale in vigore mettendo in risalto i cambiamenti.
Cercando di semplificare la difficile materia si possono certamente mettere in evidenza i punti fondamentali da tenere presenti dopo l’approvazione delle Regole tecniche da parte del Consiglio Nazionale del Notariato e il relativo avallo da parte del MEF considerando che la legislazione europea è già andata oltre, con l’emanazione della Quinta Direttiva Comunitaria (n. 2018/843).
Il nuovo testo del D. Lgs. 231/2007 in merito alle Esenzione dagli obblighi di adeguata verifica in relazione a particolari categorie di soggetti non prevede più alcuna esclusione dagli obblighi di adeguata verifica, qualunque sia il cliente coinvolto nell’operazione.
Conseguentemente il Notaio sarà sempre tenuto ad eseguire l’adeguata verifica della clientela. In particolare, la ricerca del titolare effettivo dovrà essere eseguita anche nel caso in cui cliente sia una Banca o una società quotata.
La regola tecnica 3 prevede però la possibilità di individuare soggetti a basso rischio per i quali è possibile applicare misure semplificate di adeguata verifica. Tra i soggetti a basso rischio rientrano:
-le Società ammesse alla quotazione su un mercato regolamentato, ovvero società o altri organismi quotati e sottoposti ad obblighi di comunicazione che impongono l’obbligo di assicurare un’adeguata trasparenza della titolarità effettiva;
-le Pubbliche Amministrazioni, ovvero le istituzioni o gli organismi che svolgono funzioni pubbliche conformemente al diritto dell’Unione Europea e i soggetti sottoposti a vigilanza ai sensi del D. Lgs. 385/1993, del D. Lgs. 58/1998 e del D. Lgs. 209/2005.
L’adeguata verifica comporta l’acquisizione del documento di indentità dell’esecutore in modo da poterlo identificare e verificare l’esistenza e l’ampiezza dei suoi poteri di rappresentanza.
L’attuale testo prevede che occorre individuare il titolare effettivo anche per i soggetti che non siano persone fisiche. Non è necessario acquisire e conservare copia del documento di identità del titolare effettivo, non occorre acquisire informazioni sullo scopo o sulla natura della prestazione che siano ulteriori rispetto a quanto emerge dall’atto richiesto. Non occorre verificare la consistenza patrimoniale del cliente, né l’origine dei fondi. Si ricorda, infine, che in caso di incompleta o mancata adeguata verifica (pur permanendo l’obbligo di Legge di ricevere l’atto ai sensi dell’articolo 27 della Legge Notarile), sembra che la segnalazione sia da fare (ai sensi del combinato disposto degli articoli 35, comma 2 e 42, comma 4).
In merito alle società fiduciarie vigono gli obblighi di adeguata verifica. Ne consegue che: l ’obbligo di adeguata verifica della clientela deve essere, probabilmente, adempiuto sia nei confronti della società fiduciaria che nei confronti del fiduciante.
Questo dovere di trasparenza è ancora più enfatizzato dalla Quinta Direttiva comunitaria, approvata dal Parlamento europeo il 19 aprile scorso, la quale prevede che alcune delle informazioni contenute nella sezione “titolari effettivi” siano visibili al pubblico (e non più esclusivamente ad accesso riservato).
Onde garantire la riservatezza di tale nominativo, bisognerà custodire nel fascicolo in busta chiusa e sigillata a cura direttamente del notaio la documentazione che consenta di identificare il fiduciante. La società fiduciaria non potrà rifiutarsi di fornire le informazioni sul nominativo del fiduciante. In aggiunta a ciò, il nuovo testo dell’art. 24, dedicato agli obblighi di adeguata verifica rafforzata ha stabilito una presunzione di rischiosità delle fattispecie ove ricorra la presenza di fiduciari, e ciò in base al comma 2, lettera a), n. 4, per il quale: determina conseguentemente un obbligo di adeguata verifica rafforzata, confermato dalla stessa fonte di carattere superiore (vale a dire la Direttiva 849/2015), che, al Considerando n. 17. Vi è da dire che, alla luce dello stesso documento e con riferimento alle società fiduciarie, “la vigilanza della Banca d’Italia costituisce un fattore di mitigazione del rischio, che può determinare l’applicazione di misure ordinarie di adeguata verifica”.
Per quanto concerne il Registro della clientela l’attuale testo normativo non prevede più l’obbligo di tenuta del registro della clientela. Continua, tuttavia, a prevedere obblighi di registrazione e conservazione in capo ai soggetti obbligati. La conservazione riguarda i documenti, i dati e le informazioni utili a prevenire, individuare o accertare eventuali attività di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo e a consentire lo svolgimento delle analisi effettuate, nell’ambito delle rispettive attribuzioni, dalla UIF o da altra Autorità competente. Il legislatore ha ritenuto che tutta l’attività propria del notaio, in quanto pubblico ufficiale, sia sufficientemente tracciabile ai fini antiriciclaggio e quindi ha stabilito la sostanziale equivalenza tra gli obblighi di registrazione e conservazione e gli obblighi di tenuta di atti e repertori notarili. Di conseguenza, per le prestazioni notarili tipiche, non occorrono particolari modalità di registrazione di informazioni, che non siano già previste dall’ordinamento del notariato. Si ricorda che la norma non impone un metodo di conservazione stabilito cioè non impone di adottare modalità di conservazione necessariamente cartacee o necessariamente informatiche, i due metodi sono compatibili. Per concludere, si ricorda anche che i documenti, i dati e le informazioni acquisiti devono essere conservati per un periodo di 10 anni dalla cessazione del rapporto continuativo, della prestazione professionale o dall’esecuzione dell’operazione occasionale (anche in caso di trasferimento ad altro Distretto o di cessazione dell’attività, con consegna di atti e repertori all’Archivio).
Il nuovo testo normativo le Persone Politicamente Esposte al fine di adeguarsi alle raccomandazioni del GAFI, amplia (e di molto) il concetto di PEP. Allo stato attuale, devono infatti considerarsi PEP (sia italiani che esteri), oltre al Presidente della Repubblica e del Consiglio dei Ministri, ai Vice Ministri e Sottosegretari, ai Presidenti di Regione e agli assessori regionali, deputati e senatori, giudici della Corte Costituzionale o di Cassazione o della Corte dei Conti, ambasciatori o alti ufficiali delle forze armate, anche il Sindaco di un capoluogo di Provincia o di un Comune con popolazione non inferiore a 15.000 abitanti, i componenti degli organi di amministrazione di imprese controllate, anche indirettamente, dallo Stato, ovvero partecipate dalle Regioni o da Comuni capoluogo di Provincia o da Comuni con popolazione non inferiore a 15.000 abitanti ed, infine, i direttori generali di ASL e Aziende ospedaliera o di altro ente del servizio sanitario nazionale. A ciò si aggiunga che devono essere considerate PEP non solo le persone fisiche che occupano attualmente importanti cariche pubbliche, tra cui sono comprese quelle sopra elencate, ma anche quelle che hanno cessato di occuparle da meno di un anno, nonché i loro familiari (come genitori, coniuge, conviventi o uniti civilmente, i figli e i loro coniugi, conviventi e uniti civilmente) e coloro che con i predetti soggetti (cioè sia PEP che i loro familiari) intrattengono notoriamente stretti legami (quali, ad esempio, stretti rapporti di affari o la titolarità congiunta di enti giuridici). La dichiarazione del cliente è l’unica modalità concretamente utilizzabile per verificare se l’operazione che il notaio è chiamato a ricevere coinvolge o meno una PEP (la cui presenza farebbe scattare, ai sensi dell’articolo 24, l’obbligo di adeguata verifica rafforzata, salvo, forse, per le ipotesi in cui viene espressamente prevista dalle Regole Tecniche l’adeguata verifica semplificata). Andrà, quindi, acquisita la dichiarazione scritta del cliente o dell’esecutore circa l’insussistenza della qualifica di PEP o di rapporti con PEP, per conservarla nel fascicolo.
Tenendo presente che questa materia è in costante ridefinizione e aggiornamento si può certamente dire che sono stati delineati in maniera chiara i punti imprescindibili su cui bisogna tenere alta l’attenzione per poter tutelare la propria professionalità e poter operare sempre in piena trasparenza e nel completo rispetto della normativa vigente in materia.
Fonti ( FederNotizie, Sole 24 ore)